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Modalità di conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario – Cass. n. 19780/2020

Procedimento civile - notificazione -Iniziativa - Spettanza alla parte o al suo procuratore - Modalità di conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario - Irrilevanza - Condizioni - Consegna dell'atto da notificare - Delega, anche verbale, del soggetto legittimato ad altra persona - Omessa menzione del primo nella relazione di notifica - Validità della notifica - Condizioni - Fattispecie.

In tema di notificazione, l'art. 137, comma 1, c.p.c. demanda l’attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - alla parte personalmente o al suo procuratore, che la rappresenta in giudizio in ragione del suo ufficio di difensore, mentre non sono disciplinate le modalità di conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario, che restano irrilevanti rispetto al destinatario, in quanto il presupposto del procedimento notificatorio si realizza con la consegna dell'atto e lo scopo della notificazione è raggiunto quando è certo il soggetto cui essa va riferita. Pertanto, ove nella relazione di notifica si faccia riferimento, quale persona che ha materialmente eseguito la consegna dell'atto da notificare, a soggetto diverso da quello legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato di quest'ultimo, tale carenza non inficia di per sé la notifica, che può risultare inutilmente eseguita solo se alla stregua dell'atto notificato non sia possibile individuare il soggetto ad istanza della quale la notifica stessa deve ritenersi effettuata. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'irritualità della notifica effettuata dall'Avvocatura dello Stato mediante presentazione all'UNEP dell'atto, siccome univocamente riferibile, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo-contenutistico, all'Agenzia delle entrate quale controparte del ricorrente nel giudizio di legittimità).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 19780 del 22/09/2020

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