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Beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale -Cass. n. 24933/2020

Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale - Liquidazione dell'indennità di custodia - Beni non espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 - Ricorso agli usi locali - Requisito della "opinio iuris ac necessitatis" - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, la determinazione dell’indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base degli usi locali, senza che per questi occorra verificare la ricorrenza del requisito della "opinio iuris ac necessitatis", ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione gravata che, in sede di liquidazione, aveva attribuito valore al fatto che, pur in assenza di una raccolta degli usi della Provincia di Roma, da anni la Prefettura determinava le indennità di custodia dei beni in sequestro con riferimento all'Agenzia del Demanio, applicando le riduzioni di cui al d.P.R. n. 265 del 2006).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24933 del 06/11/2020 (Rv. 659702 - 01)

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