Nuova domanda - Proposizione da parte dell'attore dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. – Cass. n. 18546/2020

Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Proposizione da parte dell'attore dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. - Condizioni - Teleologica "complanarità" - Requisiti - Fattispecie.

Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell’attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, in un giudizio promosso per la declaratoria di inefficacia di alcuni pagamenti ex art. 44 l.fall., aveva ritenuto ammissibile l'ulteriore domanda di adempimento formulata dall'attore, in via gradata, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020 (Rv. 658999 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, (Legge Falliment. art. 44 = Dlgs_14_2019_art_144), Cod_Civ_art_1218

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CASSAZIONE

18546

2020