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Controversie di valore inferiore a millecento euro - Pronuncia secondo equità - Cass. n. 14609/2020

Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - poteri ed obblighi del giudice - Giudice di pace - Controversie di valore inferiore a millecento euro - Pronuncia secondo equità - Necessità - Ricorso per Cassazione - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - secondo equita' .

In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro (limite indicato dall'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo "ratione temporis" applicabile), la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice; ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione di legge.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14609 del 09/07/2020 (Rv. 658481 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_360_1

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14609

2020