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Liquidazione del compenso al difensore per l'attività svolta in sede di mediazione - Cass. n. 181239/2020

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio -Procedura di mediazione obbligatoria non seguita dall'instaurazione del giudizio - Liquidazione del compenso al difensore per l'attività svolta in sede di mediazione - Applicabilità della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato - Esclusione – Fondamento- Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali .

GRATUITO PATROCINIO

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

L'avvocato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto a compenso per l'attività di mediazione obbligatoria svolta, in contesa poi conclusasi con accordo stragiudiziale delle parti, perché l'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002 limita l'operatività del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento, sia penale sia civile e postula, pertanto, l'intervenuto avvio della lite.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18123 del 31/08/2020 (Rv. 658950 - 01)

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