Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10450 del 03/06/2020 (Rv. 657791 - 01)

Nullità della citazione - Ordine di rinnovazione - Conseguenze sulla validità della procura speciale rilasciata a margine o in calce alla stessa - Esclusione - Fondamento.

La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, è negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come "prius" temporale ed è sempre un "prius" logico dell’attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello "ius postulandi" che esso attribuisce.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10450 del 03/06/2020 (Rv. 657791 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_164