Procedimento civile - interruzione del processo - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 02)

Cause scindibili - Evento interruttivo relativo a una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione a opera di una delle parti - Operatività rispetto a tutte le parti - Potere della parte che riassume il processo di sciogliere il cumulo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in un processo in cui una banca aveva esercitato azione revocatoria ordinaria nei confronti del debitore principale, di due fideiussori e del terzo, nel quale erano intervenuti, ex art. 105 c.p.c., altri due creditori, agendo anch'essi in revocatoria verso i medesimi debitori, e che era stato interrotto per il fallimento del contumace debitore principale - aveva dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente alle azioni esperite dalla menzionata banca nonché da uno degli intervenienti in quanto avevano omesso di riassumere il processo dopo il predetto fallimento, nonostante il secondo interveniente avesse provveduto alla riassunzione, notificando il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza a tutti i contraddittori).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Civ_art_2901