Skip to main content

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 02)

Procura "ad litem" autenticata da notaio austriaco - Apostille - Necessità - Esclusione - Ragioni.

È valida la procura "ad litem" conferita con scrittura autenticata da notaio austriaco ancorché non munita dell'"apostille" prevista dalla Convenzione sull'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri (adottata all'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con l. n. 1253 del 1966), atteso che, nei rapporti tra Italia ed Austria, trova applicazione l'art. 14 della Convenzione aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja sulla procedura civile dell'1° marzo 1954 (firmata a Vienna il 30 giugno del 1975 e ratificata dall'Italia con l. n. 342 del 1977), il quale esclude la necessità dell'"apostille", disponendo che gli atti pubblici formati in uno dei due Stati da un tribunale, un'autorità amministrativa o un notaio e provvisti del sigillo d'ufficio, e quelli privati la cui autenticità sia attestata da un tribunale, un'autorità amministrativa o un notaio hanno il medesimo valore, quanto alla loro autenticità, di quelli formati o redatti nell'altro Stato, senza che risulti necessaria alcuna legalizzazione o formalità analoga.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE

DIFENSORI

MANDATO ALLE LITI

PROCURA

APOSTILLE