Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29798 del 18/11/2019 (Rv. 656156 - 01)

Iscrizione a ruolo di crediti erariali - Opposizione all'esecuzione forzata - Litisconsorzio necessario fra concessionario del servizio ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Chiamata in causa dell'ente - Riconducibilità all'art. 106 c.p.c.

Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore; infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29798 del 18/11/2019 (Rv. 656156 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106