Procedimento civile - comunicazioni - nel corso del procedimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17847 del 19/07/2017

Spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata - Omesso avviso alle parti - Conseguenze - Violazione del principio del contraddittorio - Nullità del procedimento e della sentenza - Fattispecie.

L’omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata ad altra non immediatamente successiva determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo. (Fattispecie in tema di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni non comunicata al procuratore costituito, con conseguente preclusione del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17847 del 19/07/2017