Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - passiva - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18280 del 25/07/2017

Alienazione di beni oggetto di disposizioni testamentarie da parte dell'erede o del legatario - Lesione di legittima - Azione di riduzione - Oggetto - Conseguenze in tema di legittimazione passiva.

In tema di successione necessaria, ove la lesione della legittima sia determinata dall’alienazione a terzi, ad opera dell'erede o del legatario, di beni oggetto di disposizione testamentaria, legittimato passivo rispetto all'azione di riduzione esperita dal legittimario è soltanto il beneficiario della disposizione testamentaria lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa deve essere reintegrata - i quali, al contrario, sono legittimati passivi rispetto alla domanda di restituzione conseguente al vittorioso esperimento della prima azione - avendo l'azione di riduzione comunque ad oggetto i beni appartenenti al "de cuius", sebbene già alienati, atteso che l'effetto della pronunzia è comunque quello di rendere inefficace nei confronti del legittimario la disposizione lesiva, e ciò anche nei confronti degli eventuali terzi acquirenti, salvi, nei confronti di costoro, gli effetti derivanti dall'omessa trascrizione della domanda di riduzione, ex art. 2652, n. 8, c.c..

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18280 del 25/07/2017