Procedimento civile - difesa personale della parte – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11966 del 08/08/2003

Ammissibilità - Condizioni - Estensione della facoltà al rappresentante della parte stessa.

In tema di procedimento civile, l'art. 86 cod. proc. civ., nel contemplare la difesa personale della parte che abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, la consente anche alla persona che la rappresenta, quando sia munita di tale qualità.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11966 del 08/08/2003