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Procedimento civile - litisconsorzio - in genere - Litisconsorzio necessario - Ricorrenza – Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 19804 del 04/10/2016

Ragioni - Azione di nullità contrattuale - Proposta da un terzo nei confronti di un contratto stipulato "inter alios" - Litisconsorzio necessario con tutti i contraenti - Sussistenza.

 

Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa. Pertanto, ove venga dedotta la nullità di un contratto con pluralità di parti, il litisconsorzio suddetto non è configurabile quando la domanda di nullità, avente natura dichiarativa, sia stata proposta da uno dei contraenti nei confronti di uno solo degli altri, mentre è ravvisabile se la medesima azione sia stata esercitata da un terzo che assuma l'invalidità e l'inefficacia del contratto stipulato "inter alios".

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 19804 del 04/10/2016