Skip to main content

Procedimento civile - capacità processuale - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005

Comune - Rappresentanza processuale - Necessità, nel nuovo disegno normativo delle autonomie locali, di una delibera autorizzativa della giunta municipale - Esclusione - Limiti - Statuto comunale - Potere della fonte statutaria di prevedere l'autorizzazione giuntale o la determinazione del competente dirigente - Sussistenza - Conseguenze.

Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005