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Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7274 del 29/03/2006

Morte della parte costituita - Mancata dichiarazione dell'evento interruttivo e mancato intervento volontario in prosecuzione degli eredi - Prosecuzione del processo nei confronti del " de cuius " - Successione a titolo particolare del diritto controverso - Legittimazione del terzo ad intervenire - Sussistenza - Fondamento.

Nel caso in cui in un processo si verifichi la morte di una parte costituita ed il processo, in difetto di dichiarazione dell'evento interruttivo (e di volontario intervento con costituzione in prosecuzione degli eredi), prosegua nei confronti del "de cuius", ove si verifichi che gli eredi trasferiscano successivamente, per atto tra vivi o "mortis causa", il diritto controverso ad un terzo, quest'ultimo, assumendo la qualità di successore a titolo particolare riguardo a tale diritto, può intervenire nel processo rimasto nei confronti dell'originario "de cuius" ai sensi dell'art.111, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto gli eredi, quando pongono in essere la successione a titolo particolare del terzo, lo fanno in una situazione di diritto sostanziale che, rispetto al processo, è del tutto identica a quella che si sarebbe verificata se avessero posto in essere tale atto dopo essere intervenuti nel processo nei confronti del loro dante causa, mentre l'omessa dichiarazione dell'evento interruttivo è ricollegabile soltanto ad una loro scelta e costituisce, per l'acquirente, un fatto del tutto accidentale.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7274 del 29/03/2006