Procedimento civile - litisconsorzio - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6381 del 10/03/2008

Trattamento di fine servizio del personale già dipendente della Cassa per il Mezzogiorno trasferito alla regione Calabria - Giudizio proposto contro la Regione - Litisconsorzio necessario dell'INPDAP - Esclusione.

Il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, sicché la decisione richiesta sarebbe altrimenti inidonea a spiegare i propri effetti, cioé a produrre un risultato utile e pratico, ove non vi sia stata la partecipazione di tutti i titolari del rapporto medesimo. Ne consegue, con riferimento al giudizio relativo al trattamento di fine servizio del personale già dipendente della Cassa per il Mezzogiorno trasferito alla regione Calabria, che non sussiste litisconsorzio necessario dell'INPDAP, in quanto la decisione sulla pretesa avanzata nei soli confronti della Regione è idonea a produrre propri effetti.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6381 del 10/03/2008