Procedimento civile - legittimazione - passiva – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 564 del 14/01/2009

Sequestro amministrativo effettuato dai carabinieri - Custodia di veicoli sottoposti - Azione di privato per il pagamento delle spese - Legittimazione passiva del Ministero della Difesa - Sussistenza - Fondamento.

Legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell'esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge, è il Ministero della Difesa da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente e al quale spetta l'obbligo di anticipazione di dette spese (ai sensi dell'art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 571 del 1982), e non il Ministero dell'Interno, riferendosi il rapporto funzionale che si stabilisce tra l'Arma dei carabinieri e quest'ultimo Ministero al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e dei progetti riguardanti l'efficienza numerica dell'Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai Carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell'Arma in militari e civili.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 564 del 14/01/2009