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Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8700 del 09/04/2009

L'intervento ex art. 111 cod. proc. civ. dell'acquirente di un immobile locato in una causa avente ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione, in primo grado, non è soggetto al termine di decadenza stabilito dall'art. 419 cod. proc. civ., in quanto questa tipologia d'intervento non è riconducibile all'intervento volontario del terzo di cui all'art. 105 cod. proc. civ., al quale si riferisce l'art. 419 cod. proc. civ. nel testo risultante dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 193 del 1983; peraltro, tale intervento non comporta la proposizione di una nuova domanda, in quanto l'atto di acquisto dell'immobile locato da parte del terzo interventore non integra un diverso fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'attore, ma costituisce il titolo della successione a titolo particolare nell'originario contratto di locazione con gli effetti di cui all'art. 1602 cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8700 del 09/04/2009