Procedimento civile - capacità processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005

Persona giuridica - Conferimento di rappresentanza processuale speciale - Condizioni - Attribuzione pregressa o contestuale anche di rappresentanza sostanziale - Necessità - Fattispecie.

A norma dell'art. 77 cod. proc. civ. il conferimento di un potere di rappresentanza processuale speciale da parte di una persona giuridica suppone o la pregressa esistenza nel soggetto cui esso viene conferito di un potere di rappresentanza sostanziale o il contestuale conferimento di tale potere in modo tale, però, che esso possa estrinsecarsi prima ed indipendentemente dall'esercizio del potere di rappresentanza processuale. Quest'ultimo caso deve ritenersi integrato in presenza del conferimento, da parte di una società assicuratrice in persona del suo legale rappresentante, di una procura speciale ad un proprio dirigente, affinché la rappresenti in giudizio nelle cause relative a sinistri di tutti i rami, con facoltà di rinunciare ed accettare le rinunce agli atti, transigere, nominare difensori e procuratori ed eleggere domicilio, con l'ulteriore precisazione, tuttavia, del carattere indicativo di siffatta elencazione e la previsione della legittimazione "al compimento di quanto necessario all'adempimento del mandato", poiché quest'ultima precisazione comporta l'attribuzione di un potere di rappresentanza sostanziale esercitabile prima dell'eventuale esercizio del potere di rappresentanza processuale, in quanto è evidente che fra quanto è necessario per l'esercizio di quest'ultimo potere a partire dall'inizio della lite deve necessariamente comprendersi quanto, prima del livello processuale, può essere posto in essere per scongiurare quell'inizio.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005