Procedimento civile - legittimazione - ad causam – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21176 del 20/10/2015

Difetto - Rilevabilità d'ufficio - Principio di non contestazione - Operatività - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21176 del 20/10/2015

Il principio di non contestazione mira a selezionare i fatti pacifici e a separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria, operando in un ambito soggettivamente ed oggettivamente dominato dalla disponibilità delle parti, al quale resta estranea la "legitimatio ad causam", che attiene al contraddittorio e deve essere verificata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la declaratoria d'ufficio del difetto di legittimazione dell'attrice che aveva assunto di essere la madre della vittima di incidente stradale, in assenza di documentazione indicante la composizione del nucleo familiare, ritenendo inidoneo allo scopo un verbale redatto della Procura della Repubblica nel quale l'attrice era indicata - previa sua dichiarazione - non come madre del defunto, bensì come prossimo congiunto).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21176 del 20/10/2015