Procedimento civile - comunicazioni - nel corso del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16194 del 30/07/2015

Assegnazione della causa alle sezioni stralcio - Fissazione di nuova udienza innanzi al giudice onorario aggregato (G.O.A.) - Omessa comunicazione al procuratore di una delle parti - Nullità degli atti del processo e della sentenza - Sussistenza - Appello - Necessità - Osservanza del termine ex art. 327 c.p.c. - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16194 del 30/07/2015

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - in genere - pronuncia sulla nullità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16194 del 30/07/2015

L'omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dell'ordinanza di rimessione della causa ad un giudice onorario aggregato (G.O.A.), nonché del successivo provvedimento di quest'ultimo di comparizione delle parti innanzi a sé, pur comportando, per violazione del principio del contraddittorio, la nullità di tutti i successivi atti del processo e della sentenza che lo conclude, non esime il difensore dalla necessità di dedurre il relativo vizio, in via di gravame, nei termini ex art. 327 c.p.c., che decorrono dalla pubblicazione della sentenza, dovendosi ritenere che, ove il difensore non abbia ricevuto comunicazioni di cancelleria in una fase processuale in cui ne era destinatario, rientri tra i suoi doveri professionali attivarsi per verificare se, a causa di un mancato adempimento della cancelleria medesima (nella specie, in relazione alla costituzione delle cd. sezioni stralcio), siano state svolte attività processuali a sua insaputa.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16194 del 30/07/2015