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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22075‭ ‬del‭ ‬17/10/2014‭

Errore sul rito‭ ‬-‭ ‬Incidenza sulla validità del procedimento‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Fattispecie in tema di erronea applicazione del rito di cui all'art.‭ ‬447‭ ‬bis cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22075‭ ‬del‭ ‬17/10/2014‭


L'introduzione del processo con forme diverse da quelle proprie integra un motivo di impugnazione solo ove sia dedotto che tale errore abbia comportato la lesione del diritto di difesa e non infucia la validità degli atti posti in essere secondo le regole del procedimento impropriamente utilizzato,‭ ‬in quanto il rito non costituisce condizione necessaria perché il giudice possa decidere nel merito la causa.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha confermato la pronuncia di merito,‭ ‬la quale aveva escluso ogni pregiudizio conseguente all'erronea applicazione del rito di cui all'art.‭ ‬447‭ ‬bis cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬anziché di quello ordinario,‭ ‬poiché la frequenza e la scansione delle udienze,‭ ‬nonché i termini concessi per comparire,‭ ‬formulare istanze istruttorie e depositare note conclusionali erano comunque risultati adeguati per lo svolgimento della difesa‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22075‭ ‬del‭ ‬17/10/2014‭