Indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo di udienza – Cass. n. 36727/2021

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) - Verbale di udienza - Efficacia probatoria privilegiata - Indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo di udienza - Prova contraria - Querela di falso - Necessità.

 

Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, è irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia avvenuta.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 36727 del 25/11/2021 (Rv. 662923 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_126, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_437

 

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Cassazione

36727

2021