Procedimenti speciali - copia e collazione di atti pubblici - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28432 del 05/11/2019 (Rv. 655755 - 01)

Decreto ingiuntivo reso ex art. 5 della l. n. 89 del 2001 - Istanza di rilascio di copia esecutiva - Rifiuto della cancelleria - Ricorso alla Corte d'Appello - Rigetto - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - In genere.

Il decreto di rigetto della Corte d'Appello, pronunziato sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare alla parte copia in forma esecutiva del decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 5 della l. n. 89 del 2001 e motivato sul presupposto dell'intervenuta inefficacia del decreto medesimo, siccome notificato senza il ricorso introduttivo del giudizio "ex lege" Pinto, non è impugnabile in cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione - adottato sulla base della sola audizione del cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia - privo, pertanto, dei caratteri di decisorietà e definitività, stante la possibilità di far valere in via ordinaria contenziosa le ragioni della parte creditrice.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28432 del 05/11/2019 (Rv. 655755 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_745