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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3807 del 08/02/2019

procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - decreto di fissazione dell'udienza - notificazione del ricorso in appello - esecuzione oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza - applicabilità dell'art. 330, comma 1, c.p.c. – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3807 del 08/02/2019

Nel rito del lavoro, la tempestività dell'appello, anche in relazione al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo presso la cancelleria del giudice di secondo grado e non a quella della successiva notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione di udienza, con la conseguenza che, quando quel deposito sia avvenuto entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la successiva notificazione, ancorché eseguita oltre l'anno dal deposito della sentenza, resta soggetta al disposto dell'art. 330, comma 1 c.p.c., ove si indica come destinatario il procuratore costituito e non la parte personalmente.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3807 del 08/02/2019

Cod_Civ_art_0327, Cod_Civ_art_0330