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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - di condanna - svalutazione monetaria - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 23417 del 06/10/2017

Divieto di interessi e rivalutazione di cui all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 - Trattamenti previdenziali integrativi - Applicabilità - Esclusione - “Dies ad quem” - Individuazione - Fattispecie.

L'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, con il quale è stata sancita la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti, e non è pertanto applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative dovute dal datore di lavoro, dovendosi fissare il "dies ad quem" del diritto alla rivalutazione nel momento in cui diviene esecutivo lo stato passivo (Nella specie, la S.C. ha dato applicazione al principio con riguardo al trattamento pensionistico integrativo corrisposto dal Fondo costituito dalla Sicilcassa s.p.a).

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 23417 del 06/10/2017