Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - impugnazioni - appello – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2553 del 28/04/1981

Prove nuove - in genere - ammissione d'ufficio di nuovi mezzi di prova - condizioni - incensurabilita in cassazione - limiti.*

Nel rito delle cause di lavoro, il giudice di appello, a norma dell'art 437 cod proc civ, puo ammettere anche d'ufficio nuovi mezzi di prova quando li ritenga indispensabili secondo il suo apprezzamento discrezionale, incensurabile in Sede di legittimita, se immune da vizi logici ed errori di diritto. ( Conf 2302/79, mass n 398642).*

Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2553 del 28/04/1981