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procedimenti speciali - apertura delle successioni - inventario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 922 del 20/01/2010

Decreto del tribunale che autorizza la formazione dell'inventario e che concede la proroga per la redazione - Carattere di decisorietà e definitività - Esclusione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 922 del 20/01/2010

Il decreto che autorizza la formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 769 cod. proc. civ., e quello che concede la proroga del termine per la redazione del medesimo sono provvedimenti emessi all'esito di un procedimento di cui è parte il solo istante e nel quale il giudice si limita ad accertare la riconducibilità del medesimo alle categorie di persone aventi diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell'art. 763 cod. proc. civ.; ne consegue che tali provvedimenti, non contenendo alcuna decisione in merito alla capacità a succedere del soggetto richiedente, sono riconducibili alla giurisdizione volontaria, e quindi privi del carattere di decisorietà e inidonei a passare in giudicato, con la conseguenza che non sono impugnabili col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 922 del 20/01/2010