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Erronea scelta del rito – Cass. n. 983/2022

Procedimenti sommari - Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c. - Erronea scelta del rito - Pronuncia di inammissibilità - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

La pronuncia di inammissibilità, adottata ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c. per erronea scelta del rito, senza disporre il mutamento del rito da sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c. a sommario speciale (ex art. 14 d.lgs. 150 del 2011), non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento avente natura meramente processuale che non statuisce in modo definitivo su un diritto soggettivo e che non impedisce la riproposizione della domanda secondo il rito correttamente applicabile. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui il tribunale adito aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda, rilevando che la causa era stata proposta con il rito sommario di cui agli artt. 702 bis e ss. e che, trattandosi di controversia concernente la spettanza del compenso del difensore per il patrocinio civile, la controversia non rientrava tra quelle contemplate dall'art. 702 bis c.p.c. - cause a decisione collegiale -, dovendo trovare applicazione l'art. 14 d.lgs. 150/2011).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 983 del 13/01/2022 (Rv. 663810 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702

 

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Cassazione

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