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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4071 del 22/02/2010

Sentenza di accoglimento - Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Mancata riassunzione tempestiva del giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero procedimento e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto - Fondamento - Cassazione con rinvio relativa a sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Omessa riassunzione nel termine prescritto del giudizio in sede di rinvio - Effetti - Prevalenza dell'art. 653, comma primo, cod. proc. civ. sull'art. 393 cod. proc. civ. - Sussistenza.

In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronunzia sul decreto sia seguita l'opposizione con il suo accoglimento (totale o parziale), e successivamente la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio, nel caso in cui il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto non trova applicazione il disposto dell'art. 653 cod. proc. civ., secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma il disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., alla stregua del quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Tuttavia, nel diverso caso in cui l'estinzione del giudizio di rinvio sia successiva ad una pronuncia di cassazione di una decisione di rigetto, in primo grado o in appello, dell'opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo, a tale estinzione consegue il passaggio in giudicato del decreto opposto, secondo quanto prevede il citato art. 653, comma primo, cod. proc. civ., che, limitatamente a questa ipotesi, prevale sul menzionato art. 393.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4071 del 22/02/2010