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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009

Oggetto - Individuazione - Conseguenze - Revoca del decreto e pronuncia di sentenza di condanna per una somma inferiore a quella ingiunta - Vizio di "extrapetizione" - Esclusione - Fondamento.

Non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009