Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18786 del 26/09/2005

Domande riconvenzionali proposte dall'opponente nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo - Successive riconvenzionali dell'opposto - Inammissibilità - Condizioni. 

Nell'ordinario giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe nel divieto di proporre domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto. L'inosservanza del divieto, correlata all'obbligo del giudice di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione anche d'ufficio, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18786 del 26/09/2005