Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007

Costituzione della parte opposta con la proposizione di nuove domande - Inammissibilità di queste ultime - Condizioni - Fondamento - Riserva indicata in sede monitoria con riferimento alla formulazione di domande relative ad altre somme dovute dall'ingiunto - Irrilevanza - Fattispecie in tema di controversia locatizia. 

Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata rilevata l'inammissibilità della domanda - da qualificarsi come "nuova" siccome fondata su una diversa "causa petendi" - proposta dall'opposto che, dopo aver agito in sede monitoria per il pagamento di canoni di locazione arretrati, aveva chiesto, nella conseguente fase oppositiva, anche la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni conseguenti alle modifiche non autorizzate apportate all'immobile locato dall'ente conduttore, senza che potesse aver alcun rilievo, ai fini dell'ammissibilità di detta domanda, la riserva, effettuata in sede monitoria, di agire per le ulteriori somme dovute in separato giudizio).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007