Skip to main content

procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009

Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - Opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi - Inammissibilità - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. ed opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che, benché l'opponente avesse dedotto l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, si verteva in realtà in un caso di nullità della stessa, sicché il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni a norma dell'art. 650 cod. proc. civ. e non con l'opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009