procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007

Legittimità - Condizioni - Irregolarità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza del decreto monitorio - Necessità - Prova relativa - Onere dell'opponente - Sussistenza - Contestazione dell'opposto relativa all'eventuale conoscenza anteriore del provvedimento da parte dell'opponente - Relativo onere probatorio gravante sull'opposto - Indispensabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007

Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile. (Nella specie, le Sezioni unite, correggendone la motivazione sulla scorta del riferimento all'onere probatorio gravante sull'opposto, hanno confermato la sentenza impugnata con la quale era stata ravvisata l'ammissibilità di un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo irregolarmente notificato nei confronti di un'amministrazione statale, in relazione all'art. 144 cod. proc. civ., presso l'Avvocatura generale dello Stato anziché presso quella distrettuale legittimata quale destinataria dell'atto, in virtù dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, senza che l'opposto, che aveva contestato l'irregolarità della notificazione, fosse riuscito a provare che la stessa notificazione era stata effettuata anteriormente in modo valido, in modo da rendere l'opposizione formulata ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. inammissibile).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007