procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorietà - per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/2007

Decreto ingiuntivo non opposto - Conseguenze - Formazione del giudicato - Ambito oggettivo - Estensione al titolo azionato - Ulteriore esame - Preclusione - Fattispecie in tema di falsità della sottoscrizione del titolo azionato nel procedimento monitorio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/2007

Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione di un decreto ingiuntivo, fondata sull'asserita falsità della sottoscrizione apposta sul titolo azionato nel procedimento monitorio, senza che il debitore avesse proposto opposizione al decreto ingiuntivo).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/2007