Skip to main content

procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005

Ambito di applicazione - Rispetto al procedimento di declaratoria della inefficacia ex art. 644 cod. proc. civ. ed all'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ - Elemento discretivo - Irregolarità della notificazione - Nozione - Riferibilità alla nullità della notificazione - Conseguenze - Applicabilità del procedimento di inefficacia solo per la mancanza od inesistenza della notificazione - Inapplicabilità dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. con decorrenza del termine per la proposizione dall'effettiva conoscenza del decreto - Fattispecie in tema di notificazione direttamente alla P.A. anziché presso l'Avvocatura dello Stato . Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005

La determinazione dell'area di applicabilità del rimedio di cui all'art. 644 cod. proc. civ. e di quello dell'art. 650 dello stesso codice deve avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, là dove prevede che l'ingiunto è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine in esso fissato, cioè a proporre l'opposizione tardiva, "se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione", comprende nell'ipotesi della irregolarità della notificazione tutti i vizi che inficiano quest'ultima e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata. Ne consegue che nei casi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è applicabile, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 650 cod. proc. civ., il rimedio di cui a tale norma, restando invece applicabile quello di cui all'art. 644 soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione. Inoltre, sempre in ragione della ricomprensione dell'ipotesi della nullità della notificazione nella nozione di irregolarità di cui all'art. 650, deve escludersi che nel caso di nullità della notificazione sia esperibile l'opposizione di cui all'art. 645 cod. proc. civ., con decorrenza del relativo termine dalla effettiva conoscenza del decreto (principi affermati dalle SS.UU. in relazione ad un caso di notificazione a P.A. non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005