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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006

Documenti a fondamento del ricorso per ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Loro ingresso nel fascicolo di parte - Mancata costituzione dell'opposto - Conseguenze - Loro utilizzabilità nel fascicolo d'ufficio - Esclusione - Produzione in appello - Ammissibilità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006

La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto. L'omessa produzione in primo grado non preclude alla parte opposta rimasta contumace in primo grado in un giudizio regolato dall'art. 345 cod. proc. civ. nel testo previgente alla sostituzione operata dalla legge n. 353 del 1990, di produrre i documenti in appello, senza che sia necessario proporre appello incidentale ove il giudizio di primo grado sia stato definito con la conferma della pretesa posta a base dell'ingiunzione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006