Credito relativo alla metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" – Cass. n. 32212/2022

Prescrizione civile - sospensione - per rapporti tra le parti - famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - scioglimento della comunione legale - Credito relativo alla metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" - Sospensione della prescrizione durante il tempo della separazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

 

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito volto ad ottenere la metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia e cessata la convivenza, a seguito dell'esperimento delle relative azioni; ne consegue che la prescrizione del menzionato credito comincia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione e, dunque, da quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione, davanti al medesimo presidente, del processo verbale di separazione consensuale, poi omologato.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32212 del 02/11/2022 (Rv. 666444 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_0191, Cod_Civ_art_2941 CORTE COST., Cod_Civ_art_0156

 

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Cassazione

32212

2022