Interruzione della prescrizione per effetto della domanda – Cass. n. 6322/2022

Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale - Arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili - Interruzione della prescrizione per effetto della domanda e fino al passaggio in giudicato della sentenza - Principio ex art. 2945 c.c. - Deroga in caso di estinzione - Applicazione alla domanda arbitrale ex art. 2943 c.c. - Dichiarazione di estinzione del procedimento- Protrazione ex art. 2945 c.c..

 

Il principio di cui all'art. 2945 c.c. (nel testo "ratione temporis" applicabile), secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, salvo il caso di estinzione del processo, opera anche nell'ipotesi in cui, dopo la proposizione di domanda arbitrale, che a norma dell'art. 2943 c.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, non sia intervenuta una dichiarazione di estinzione del procedimento.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6322 del 25/02/2022 (Rv. 663957 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Proc_Civ_art_810

 

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Cassazione

6322

2022