Risarcimento del danno da alluvione - Decorso della prescrizione – Cass. n. 2146/2021

Prescrizione civile – decorrenza - Risarcimento del danno da alluvione - Decorso della prescrizione - Individuazione del "dies a quo"- Criteri - Erronea determinazione - Vizio di sussunzione - Sussistenza - Fattispecie. Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali)

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale - dell'episodio di natura meteorologica determinante l'esondazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - affermando che i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti - aveva fatto coincidere il "dies a quo" del termine di prescrizione con l'evento alluvionale, durato tre giorni).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2146 del 29/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2935