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Crediti per spese relative ad immobile in comproprietà

Prescrizione civile - sospensione - per rapporti tra le parti - separazione personale - crediti per spese relative ad immobile in comproprietà con l’altro coniuge - sospensione della prescrizione - applicabilità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24160 del 04/10/2018

>>> Al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell'altro per la restituzione di somme pagate per spese relative ad un immobile in comproprietà con l'altro coniuge, non si applica la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 1 c.c.,dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi, tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24160 del 04/10/2018