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termine prescrizione civile - prescrizioni brevi - risarcimento del danno - fatto dannoso costituente reato

Risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli - Costituzione di parte civile nel processo penale - Estinzione del reato per morte del reo - Decorrenza del termine di prescrizione biennale - Dalla data di irrevocabilità della declaratoria di estinzione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8348 del 05/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8348 del 05/04/2013

 

Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale e di estinzione del reato per morte del reo, si prescrive, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nel termine di due anni, decorrente non dalla verificazione dell'evento, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità, riponendo il danneggiato fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile, anche in funzione dell'esigenza di bilanciamento della brevità del termine biennale col diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia.