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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 19/07/2005

Precetto - Effetto interruttivo istantaneo - Sussistenza - Successiva opposizione all'esecuzione - Irrilevanza - Fondamento.

Il precetto, non costituendo atto diretto alla instaurazione di un giudizio né del processo esecutivo, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell'efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l'intimato abbia proposto opposizione, atteso che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. più che atto di impugnazione del precetto è atto con il quale il debitore, minacciato di esecuzione, chiede l'accertamento negativo del credito.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 19/07/2005