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Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015

Proposizione - Equivalenza al riconoscimento del debito - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015

La proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2957 cod. civ. va inteso nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non anche che la proposizione di quest'ultima determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015