Conseguenze in tema di onere della prova dell'"animus" – Cass. n. 25095/2022

Possesso - "animus possidendi" (o "domini") - Usucapione - Onere della prova del possesso - Presunzione di cui all'art. 1141, comma 1, c.c. - Conseguenze in tema di onere della prova dell'"animus" - Fattispecie.

 

In tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di "animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui il giudice dell'appello, nel valutare se l'accoglimento della domanda di rivendicazione potesse essere efficacemente contrastata dal maturare dell’usucapione, aveva invertito il riparto degli oneri probatori rispetto alla regola di cui all'art. 1141, comma 1, c.c., chiedendo ai coniugi convenuti, quali costruttori ed unici utilizzatori dell'immobile, di dimostrare l'"animus possidendi" e non già all'attore in rivendicazione di dimostrare il difetto di tale elemento soggettivo).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25095 del 22/08/2022 (Rv. 665588 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1140, Cod_Civ_art_1141, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2697

 

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Cassazione

25095

2022