Scomparsa della persona - assenza - effetti - immissione nel possesso temporaneo dei beni - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 536 del 24/01/1981

Negozio di disposizione di tali beni - legittimazione del presunto erede - esclusione - successiva dichiarazione di morte presunta ed accertamento della titolarita del diritto oggetto del negozio in capo al predetto soggetto - negozio dispositivo da costui posto precedentemente in essere - caducazione - esclusione - fattispecie in tema di concordato fallimentare.*

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - assuntore.*

Il negozio dispositivo di beni della persona dichiarata assente posto in essere dal suo presunto erede, sebbene inficiato dalla carenza di legittimazione di quest'ultimo, il quale, ancorche immesso nel possesso di tali beni, non ha il potere di disporne (artt 52 e 54 cod civ), non rimane caducato quando-dichiarata la morte presunta dell'assente e verificatasi conseguentemente, alla stregua degli artt 58 e 456 cod civ, l'apertura della successione al medesimo al momento dell'ultima sua notizia-risulti che detto erede, allora non legittimato, era effettivamente titolare del diritto oggetto del negozio, poiche, per effetto del postumo riconoscimento in capo a lui di siffatta titolarita, si determina il consolidamento della stessa e della correlativa legittimazione. Ne consegue che colui che si accolla le obbligazioni di un concordato fallimentare (assuntore), dietro corrispettivo della cessione dei beni all'attivo, si sostituisce al fallito anche nella titolarita di quelli di tali beni che il medesimo abbia acquistato come erede dell'assente di cui sia stata dichiarata la morte presunta in epoca antecedente al concordato. ( V 476/56).*

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 536 del 24/01/1981