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Possesso - azioni a difesa del possesso - reintegrazione da spoglio - atto di spoglio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5149 del 07/10/1982

Utilizzazione, da parte del confinante, del muro sul confine per appoggiarvi o innestarvi un proprio edificio - mancato pagamento dell'indennità eventualmente dovuta - spoglio o turbativa - configurabilità - esclusione.

Poiché il possesso del muro divisorio deve presumersi comune, al pari della proprietà, fino a prova contraria, in considerazione dell'utilità che esso fornisce ad entrambi i fondi limitrofi, non commette spoglio o turbativa il confinante che utilizzi il muro sul confine per innestarvi o appoggiarvi un proprio edificio, senza aver provveduto al pagamento dell'indennità eventualmente dovuta, perché la funzione primaria del muro, di separare i due fondi, non viene compromessa, ed il pagamento dell'indennità, quando dovuta, non è imposto in via preventiva, richiedendosi l'accertamento in Sede petitoria, della proprietà del muro e del suolo sul quale è stato costruito al fine di stabilire se ed in quale misura l'indennità stessa sia dovuta in relazione agli artt. 878, 884, 888 U.P. cod. civ..

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5149 del 07/10/1982