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Possesso - Azioni a difesa del possesso- Reintegrazione da spoglio - Termine

Termine annuale - Natura sostanziale - Fondamento - Conseguenze - Sospensione feriale dei termini processuali - Applicazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18058 del 19/10/2012

 

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18058 del 19/10/2012

 

Il termine annuale per chiedere la reintegrazione nel possesso a seguito di spoglio, di cui all'art. 1168 cod. civ., ha natura sostanziale, atteso che il suo inutile decorso estingue il relativo diritto, e, pertanto, non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, disposta dalla legge n. 742 del 1969 con riguardo ai termini processuali.