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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18124 del 21/07/2017

Espulsione dello straniero ex art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Ricorso al giudice di pace - Procura al difensore - Sottoscrizione da parte dello straniero - Modalità in relazione alla sua presenza, o meno, sul territorio nazionale - Nullità - Condizioni.

Avverso il provvedimento di espulsione dello straniero emesso ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, può essere proposto ricorso al giudice di pace sia conferendo procura al difensore, con autentica delle sottoscrizioni da parte del medesimo, se lo straniero si trovi sul territorio nazionale, sia rilasciando la procura presso l'autorità consolare del Paese dove sia stato rimpatriato; la nullità della procura alle liti con sottoscrizione autenticata dal difensore, pertanto, sussiste solo ove sia accertato che, al momento del suo rilascio, lo straniero era all'estero.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18124 del 21/07/2017